In formazioni sul Comune di Vallata (Avellino)- Statuto

Statuto Comunale
del
Comune di Vallata - Provincia di Avellino

Statuto Comunale modificato secondo la Legge 3 agosto 1999, n. 265

INDICE STATUTO

TITOLO-I

Art. 1         Autonomia del Comune.

Art. 2          Regolamenti.

Art. 3          Territorio, Gonfalone e Stemma.

Art. 4          Autonomia e partecipazione.

Art. 5          Rapporto tra Regione e Comune.

Art. 6          Obiettivi del Comune.

Art. 7          Tutela del patrimonio naturale.

Art. 8           Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 9           Assetto ed utilizzazione del territorio.

Art. 10         Sviluppo economico.

Art. 11         Programmazione Economico - Sociale e Territoriale.

Art. 12         Partecipazioni, decentramento, cooperazione.

Art. 12/bis   Pari Opportunità.

Art. 13         Servizi Pubblici.

Art. 14         Tutela della salute.

Art. 14/bis   Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate-coordinamento degli interventi.

 

 

TITOLO-II

Art. 15    Organi del Comune

Art. 16     Il Consiglio Comunale.

Art. 17      Prima adunanza.

Art. 18      Convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 19      Competenze del Consiglio.

Art. 19/bis Linee Programmatiche.

Art. 20      Le Commissioni.

Art. 21      I Consiglieri Comunali.

Art. 22      Dimissioni del Consigliere

Art. 23      Consigliere anziano.

Art. 24      Ordine del giorno.

Art. 25      Consegna dell'avviso di convocazione.

Art. 26       Numero legale per la validità delle sedute.

Art. 27       Numero legale per la validità delle deliberazioni.

Art. 28        Dellevotazioni.

Art. 29       Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta.

Art. 30       Decadenza.

Art. 31       Astensione soggettiva.

Art. 32       Regolamento interno.

Art. 33       Composizione della Giunta.

Art. 34       Competenza della Giunta.

Art. 35       Competenza del Sindaco.                   

Art. 36       Mozione di sfiducia.

Art. 37       Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 38       Attribuzioni del Sindaco.

Art. 39      Rimozione e sospensione di Amministratori.

Art. 40      Revoca degli Assessori.

Art  41      Organizzazione della Giunta.

Art. 42      Adunanze e deliberazioni.

 

 

TITOLO-III


CAPO I                           ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE


Art. 43      Libere forme associative.

Art. 44      Consultazioni.

Art. 45      Diritto di petizione.

Art. 46      Interrogazioni.

Art. 47      Diritto d'iniziativa.

Art. 48      Procedura per l'approvazione della proposta.

Art. 49      Referendum consultivo.

CAPO II                        DIRITTO  DI ACCESSO  E DI INFORMAZIONE

Art. 50      Pubblicità  degli atti.

Art. 51      Diritto di accesso.

Art. 52      Ufficio " Difesa del cittadino ".

 

 

TITOLO-IV                           L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.


CAPO I    L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Art. 53        Principi strutturali ed organizzativi.

Art. 54        Organizzazione degli uffici e del personale.

Art. 55        Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 56        Diritti  e doveri dei dipendenti.

Art. 57        Personale direttivo. Direttore Generale.

Art. 58        Compiti del Direttore Generale.

Art. 59         Funzioni del Direttore Generale.

Art. 60         Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 61         Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 62         Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione.

Art. 63        Collaborazioni esterne.

Art. 64        Ufficio di indirizzo e di controllo.

Art. 65        Segretario Comunale.

Art. 66        Responsabilità del Segretario e dei responsabili di servizio.

Art. 67     Vice Segretario.



CAPO II  ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

Art. 68      Costituzione e Partecipazione.

Art. 69       Istituzioni.

Art. 70       Nomina organi dell'istituzione.

Art. 71       Vigilanza e controlli.

Art. 72       Convenzioni.

Art. 73       Consorzi.

Art. 74       Unioni di comuni.

Art. 75       Accordi di programma.

Art. 76       Personale.

 

 

TITOLO-V                     L' ORDINAMENTO  FINANZIARIO.

Art. 77     Demanio e patrimonio.

Art. 78     Beni patrimoniali disponibili.

Art. 79     Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio.

Art. 80     Bilancio e Conto Consuntivo.

Art. 81     Contratti.

Art. 82     Contabilità e Bilancio.

Art. 83     Controllo Economico - Finanziario.

Art. 84     Controllo gestione.

 

 

TITOLO-VI                         L'ATTIVITÀ   NORMATIVA

Art. 85     Ambito di applicazione dei regolamenti.

Art. 86     Procedimento di formazione  dei regolamenti.

 

 

TITOLO-VII                        REVISIONE  DELLO STATUTO

Art. 87     Modalità.    

Art. 88      Rinvio alla normativa vigente

______________________________

TITOLO-I

  

Art. 1

Autonomia del Comune

 

  Il Comune di Vallata della Regione Campania e nella Provincia di Avellino, è Ente Locale Autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi e limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

 

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Art. 2

Regolamenti

                                             

   Nel rispetto delle leggi e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

 

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Art. 3

Territorio,Gonfalone e Stemma 

 

   Il territorio del Comune di Vallata si estende per Kmq. 47,76 ed è in confine coi Comuni di Carife-Guardia Lombardi–Bisaccia–Scampitella-Trevico ed è determinato secondo le linee risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, allegate al presente Statuto.

  Il Comune di Vallata ha un suo Stemma e un suo Gonfalone così costituiti:

1) STEMMA: Palma di alloro e quercia contenente inferiormente due frecce, due spighe di frumento e tre fiori racchiusi in una forma ovoidale.

2) GONFALONE: Corona turrita richiamata in filato dorato con chiaroscuri in seta.

Palma di alloro e quercia nella parte inferiore ricamata in seta sfumata con bacche in oro.

 

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Art. 4

Autonomia e partecipazione

 

Il Comune esercita la propria autonomia statutaria e finanziaria nell’ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Esso è titolare di funzioni proprie ed esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune esercita la propria autonomia realizzando l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, economica e sociale della Comunità Locale, attraverso organismi di partecipazione permanenti e dietro istanze di singoli cittadini.

Il Comune riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.

 

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Art. 5

Rapporto tra Regione e Comune

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 8.6.90, n.142 il Comune si conforma ai principi delle leggi regionali.

Il Comune di Vallata concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, cercando di armonizzare la crescita dell’individuo e lo sviluppo integrale del Paese.

 

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Art. 6

Obiettivi del Comune

 

Il Comune, nel quadro del precetto autonomistico, in concorso con lo Stato e la Regione, riconosce come suoi obiettivi:

a) lo sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Comunità locale;

b) la valorizzazione delle risorse agricole, turistiche, artigianali e industriali;

c) la salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio per il raggiungimento di un assetto equilibrato ed eco-compatibile della circoscrizione territoriale, per il miglioramento della qualità degli ambienti e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri Enti territoriali interessati;

d) l’assicurazione dei servizi civili quali l’abitazione, l’istruzione per tutti, la salute, la sicurezza sociale, i trasporti, le attività culturali ricreative e sportive;

e) le attività commerciali, il loro sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;

f) ripudia ogni e qualsiasi forma di criminalità singola od organizzata sul proprio territorio ed adotta tutte le misure idonee a tale scopo.

 

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Art. 7

Tutela del patrimonio naturale

 

Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, garantisce la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico quali beni essenziali e concorre a tutelarli.

  In particolare:

a)    adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente naturale anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;

b)    adotta le misure necessarie per la difesa del suolo e del sottosuolo, promuovendo e ricercando risorse idriche ed eoliche;

c)     assicura l’eliminazione delle cause d’inquinamento.

 

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Art. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

 

   Il Comune, in concorso con Stato, Regione ed altri Enti, sollecita e promuove ogni attività culturale in ogni libera manifestazione, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive.

Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 7 comma 5, della legge 8.6.1990, n.142.

I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dai Regolamenti.

 

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Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

 

1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, artigianali e agricoli.

2) Realizza col concorso dello Stato, della Regione ed altri Enti preposti, piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione. Assume la promozione ed il sostegno alle attività socio - economiche, legate alla valorizzazione dell’ambiente e ad una corretta fruizione del territorio, secondo le sue naturali vocazioni.

3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite da appositi piani di attuazione.

4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, nonché dai regolamenti interni.

 

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Art. 10

Sviluppo economico

 

1) Il Comune coordina le attività commerciali mediante il Piano della Rete di Vendita favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2) Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, anche in forme nuove, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta promozione e collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Il Comune promuove, altresì, ogni forma associativa a ciò finalizzata, non esclusa una congrua elargizione economica a favore delle maestranze che di volta in volta saranno allontanate coattivamente dai datori di lavoro in cambio di servizi socialmente utili.

 

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Art. 11

Programmazione Economico-Sociale e Territoriale

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n.142 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo

 territorio.

 

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Art. 12

Partecipazioni, decentramento, cooperazione

 

1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3) il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali attua anche idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4) i soggetti destinatari del provvedimento finale e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno diritto :

a) di conoscere lo stato del procedimento,

b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento,

c) di presentare memorie scritte e documenti relativi all’oggetto del procedimento, che l’amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

5) le modalità di esercizio del diritto ad avere copia degli atti di cui al punto b) saranno fissate dal regolamento relativo all’accesso dei documenti

 amministrativi.

 

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Art. 12 bis

Pari opportunità

 

Negli organi del Comune (Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

 

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Art. 13

Servizi Pubblici

 

Il Comune, per la gestione dei servizi, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a)  la partecipazione a consorzi od a società a prevalente capitale pubblico locale;

b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

c) la concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

c) un’apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

 

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Art. 14

Tutela della salute

 

Il Comune, in concorso con Stato e Regione, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività.

Opera per l’attuazione di un servizio di prevenzione e assistenza con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi e agli indigenti.

 

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Art. 14/bis

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate coordinamento degli interventi

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.02.92, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8.6.90 n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Allo scopo di conseguire il coordinamento a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

 

 

TITOLO-II

 

Art. 15

Organi del Comune

 

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco

 

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Art. 16

Il Consiglio Comunale

 

L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 

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Art. 17

Prima adunanza

 

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La prima seduta è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:

a) esame della condizione degli eletti (DPR 570/1960) ;

b) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale (L. 154/1981);

c) surrogazione dei candidati ineleggibili (DPR 570/1960);

d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana (L.142/1990)

e) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco (L.142/90);

f) elezione della commissione elettorale comunale (DPR 223/1967).

 

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Art. 18

Convocazione del Consiglio Comunale

 

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in prima e seconda convocazione cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza;

Le sedute consiliari sono:

a) ordinarie, per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

b) straordinarie, in tutti gli altri casi;

c) urgenti, quando ne ricorrano i motivi.

Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato dal Prefetto;

In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti;

Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del CO.RE.CO. e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

 

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Art. 19

Competenze del Consiglio

 

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Le competenze sono individuate dalla legge e dal presente Statuto.

 

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Art. 19/bis

LINEE PROGRAMMATICHE

 

Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, deposita le linee programmatiche in segreteria per almeno 10 giorni perché i consiglieri ne prendano visione e concorrano alla formazione.

Scaduto il termine di 10 giorni il Sindaco convoca il Consiglio per la discussione delle linee programmatiche.

Il documento, dopo la discussione è sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza dei presenti.

In sede di approvazione del Conto Consuntivo il Consiglio procede alla verifica e all’eventuale adeguamento delle linee programmatiche.

 

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Art. 20

Le Commissioni

 

In seno al Consiglio Comunale vengono elette, con voto limitato, le Commissioni Comunali di supporto ai vari rami dell’attività amministrativa dell’ente assicurando la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.

La formazione, le modalità e l’attività delle stesse saranno disciplinate dall’apposito regolamento.

I componenti delle Commissioni sono individuati con criterio proporzionale in relazione alla consistenza della coalizione di maggioranza e di minoranza consiliare.

Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione per svolgere indagini, nell’ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti, in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.

La Commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare e approvare in Consiglio Comunale.

Se dalle risultanze emergono comportamenti rilevanti sotto i profili delle responsabilità civile, contabile, penale, la Commissione trasmette copia della relazione all’autorità giurisdizionale competente.

La presidenza delle commissioni di indagine, controllo e garanzia è attribuita alla opposizione consiliare.

 

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Art. 21

I Consiglieri Comunali

 

Il Consiglio è composto dai Consiglieri eletti dall’elettorato attivo del Comune.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti con leggi della Repubblica.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi.

Ai capigruppo sono attribuiti tutte le funzioni stabilite dalle leggi e dal Regolamento.

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 

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Art. 22

Dimissioni del Consigliere

 

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti , si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39, comma 1 lettera b), numero 2) della legge 8.6.1990 n.142.

 

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Art. 23

Consigliere Anziano

 

E’ Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nella consultazione elettorale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

 

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Art. 24

Ordine del giorno

 

L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.

 

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Art. 25

Consegna dell’avviso di convocazione

 

1) L’avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di sedute straordinarie;

c) Almeno 24 ore prima dell’adunanza per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

I documenti relativi scritti all’ordine del giorno sono in visione presso la Segreteria il giorno successivo alla ricezione dell’invito e nei casi di urgenza almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

 

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Art. 26

Numero legale per la validità delle sedute

 

1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2) Nella seduta di 2^ convocazione è sufficiente per la validità delle adunanze, l’intervento di almeno 6 Consiglieri escluso il Sindaco.

3) Il Consiglio non può deliberare nella seduta di 2^ convocazione su argomenti non comprese nell’ordine del giorno della seduta di 1^ convocazione.

4) Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione ;

 

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Art. 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

 

1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

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Art. 28

Delle votazioni

 

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio voti a scrutinio segreto.

 

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Art. 29

Elezione del Sindaco
Nomina della Giunta

 

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Il Sindaco nomina componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

 

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Art. 30

Decadenza

 

Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, il Consigliere comunale decade qualora risulta assente a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive nell’anno solare, salvo che sia stato documentata l’impossibilità a parteciparvi. Il Sindaco, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

L’Assessore municipale che non interviene a sei sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

 

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Art. 31

Astensione soggettiva

 

I Consiglieri e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie ai sensi dell’art.19 della legge 265/99.

 

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Art. 32

Regolamento interno

 

Le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

 

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Art. 33

Composizione della Giunta

 

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 a 6 Assessori compreso il Vice Sindaco.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco

 

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Art. 34

Competenza della Giunta

 

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, del Sindaco, del segretario o dei funzionari responsabili delle Aree, previste dalle leggi e dallo Statuto collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E’ di competenza della Giunta Comunale l’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

 

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Art. 35

Competenze del Sindaco

 

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Egli è eletto direttamente dal popolo ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti . Ai sensi e per gli effetti del punto 2) dell’art.16 della legge 81/93 anteriormente alla prima seduta del Consiglio nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generale degli utenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio previa diffida, provvede il Prefetto.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazione devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 142/90, nonché dallo statuto e regolamenti.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta d’insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracollo. La stessa, su delega del Sindaco, può essere indossata da un qualsiasi Consigliere.

Ai sensi dell’art. 26 della legge 81/93 al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 

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Art. 36

Mozione di sfiducia

 

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia da presentare al Segretario Comunale che ne informa il Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

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Art. 37

Impedimento, rimozione
decadenza o decesso del Sindaco

 

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4- bis, della legge 19.3.1990, n. 55 come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.

 

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Art. 38

Attribuzione del Sindaco

 

 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) >alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizie e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l’assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.>

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo il Prefetto provvede con propria ordinanza.

 

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Art. 39

Rimozione e sospensione di Amministratori

 

Il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli Amministratori di cui al comma 1° qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

 

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Art. 40

Revoca degli Assessori

 

1) L’Assessore può essere revocato dal Sindaco . In caso di dimissione volontaria da presentare direttamente al Sindaco, l’Assessore cessa immediatamente dalla carica ed il Sindaco entro 5 giorni provvede alla sua sostituzione dando comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 

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Art. 41

Organizzazione della Giunta

 

1) L’attività della Giunta Comunale è collegiale.

2) Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione Comunale.

3) Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo alla vigilanza del Comune

4) Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini  fino al terzo grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.>

5) Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.

6) Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.>

 

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Art. 42

Adunanze e deliberazioni

 

1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2) La Giunta delibera con l’intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3) Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

 

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TITOLO-III

 


CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

 

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Art. 43

Libere forme associative

 

Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

Assicura la partecipazione attiva dell’esercizio delle proprie funzionie l’accesso alle strutture e ai servizi comunali.

I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Il Regolamento stabilirà le forme e i modi delle funzioni.

 

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Art. 44

Consultazioni

 

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori più rappresentative in campo nazionale dei dipendenti ed autonomi , le organizzazione della cooperazione e le altre forme economiche e sociali.

La consultazione è obbligatoria in occasione dell’approvazione del Piano Regolatore Generale , dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

 

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Art. 45

Diritto di petizione

 

1) I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art.45, comma 1 possono rivolgere per iscritto petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti su problemi di carattere generale nell’interesse della collettività alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento

2) Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate, all’ordine del giorno del competente organo comunale.

 

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Art. 46

Interrogazioni

 

1)Le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono presentare petizioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2) La risposta è data per iscritto, entro trenta giorni dal loro ricevimento.

 

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Art. 47

Diritto d’iniziativa

 

1) L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini.

3) Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

 a) sfiducia all’Amministrazione;

 b) revisione dello Statuto;

 c) tributi e bilancio;

 d) espropriazione per pubblica utilità;

 e) designazioni e nomine.

4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5) Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa.

A tali fini, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla Segreteria Comunale.

6) Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

7) Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

 

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Art. 48

Procedura per l’approvazione della proposta

 

1) La Commissione Consiliare, alla quale il progetto d’iniziativa popolare viene assegnato , decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni.

2) Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3) Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma , ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 15 giorni.

4) Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, da tenersi entro 30 giorni.

 

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Art. 49

Referendum consultivo

E’ ammesso referendum su questioni a rilevanza generale di esclusiva competenza locale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall’art. 48 - comma 3 - del presente Statuto.

Si fa luogo a referendum :

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale con l’approvazione dei due terzi dei Consiglieri Comunali;

b) qualora vi sia richiesta da parte di 300 cittadini;

Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Spetta al Consiglio con maggioranza assoluta, decidere sulla ricevibilità ed ammissibilità del referendum preposto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno espresso il voto, altrimenti è dichiarata respinta.

Il referendum è valido se vi partecipa il 50% più uno degli elettori.

Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

 

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

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Art. 50

Pubblicità degli atti

 

Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone dei gruppi o delle imprese.

Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “ Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “ Bollettino Ufficiale” della Regione e dei Regolamenti Comunali.

 

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Art. 51

Diritto di accesso

 

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti od aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3) Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l’Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all’attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

 

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Art. 52

Ufficio "Difesa del Cittadino"

 

E’ facoltà dell’amministrazione istituire il difensore civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione del Comune.

In via subordinata il Comune può istituire un ufficio "Difesa del cittadino" composto, a rotazione, da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, aperto per due giorni settimanali cui possono rivolgersi i cittadini a difesa dei propri ed altrui diritti.

Sarà obbligo dei consiglieri incaricati prospettare eventuali carenze e disfunzioni agli organi amministrativi competenti.

L’ufficio del Difensore Civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell’esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell’attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. .Le candidature all’Ufficio di difensore civico possono essere proposte dall’organismo di partecipazione e da singoli cittadini .All’ammissione delle candidature, provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati dal regolamento.

Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

Il Difensore Civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e non può essere rieletto.

La struttura dell’Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del Difensore Civico sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO-IV

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

 

CAPO I

 

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Art. 53

Principi strutturali ed organizzativi.

 

L'amministrazione del Comune si esplica me­diante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun ele­mento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità del­le strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

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Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

 

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione de­gli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di au­tonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della indi­viduazione delle esigenze dei cittadini, adeguan­do costantemente la propria azione amministra­tiva ed i servizi offerti, verificandone la rispon­denza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fis­sati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

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Art. 55

Regolamento degli uffici e

dei servizi

 

Il Comune attraverso il regolamento di organiz­zazione stabilisce le norme generali per l'organiz­zazione ed il funzionamento degli uffici e, in par­ticolare, le attribuzioni e le responsabilità di cia­scuna struttura organizzativa, i rapporti recipro­ci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come po­testà di stabilire in piena autonomia obiettivi e fi­nalità dell'azione amministrativa in ciascun set­tore e di verificare il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compi­to di definire, congruamente con i fini istituziona­li, gli obiettivi più operativi e la gestione ammini­strativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collet­tivi nazionali approvati nelle forme di legge e tu­tela la libera organizzazione sindacale dei dipen­denti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle nor­me di legge e contrattuali in vigore.

 

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Art. 56

Diritti e Doveri dei dipendenti

 

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli orga­nici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel ri­spetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a rag­giungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì di­rettamente responsabile verso il direttore, il re­sponsabile degli uffici e dei servizi e l'ammini­strazione degli atti compiuti e dei risultati conse­guiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e ga­rantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei di­versi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegia­li.

Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commercia­li, di polizia amministrativa, nonché delle auto­rizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pro­nuncia delle ordinanze di natura non continuabi­le ed urgente.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comu­nale.

 

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Art. 57

Personale direttivo

Direttore Generale.

 

Il sindaco, previa delibera della Giunta Comuna­le, può nominare un Direttore Generale, al di fuo­ri della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipu­lato apposita convenzione tra Comuni le cui po­polazioni assommate raggiungano i 15.000 abi­tanti.

In tal caso il Direttore Generale dovrà provvede­re alla gestione coordinata o

unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

 

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Art. 58

Compiti del Direttore Generale.

 

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che al­lo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può prece­dere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiunge­re gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave oppor­tunità.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative fun­zioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

 

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Art. 59

Funzioni del Direttore Generale

 

Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettaglia­to degli obiettivi previsto dalle norme della conta­bilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sinda­co e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

1. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

2. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sinda­co e dalla Giunta;

3. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

4. promuove i procedimenti disciplinari nei con­fronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto pre­scrive il regolamento, in armonia con le previ­sioni dei contratti collettivi di lavoro;

5. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei re­sponsabili dei servizi;

6. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

7. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

8. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, propo­nendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

9. promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsa­bili dei servizi nei casi in cui essi siano tempo­raneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

10. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

 

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Art. 60

Responsabili degli uffici e dei servizi

 

I responsabili degli uffici e dei servizi sono indivi­duati nel regolamento di organizzazione e nel re­golamento organico del personale.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffi­ci ed i servizi ad essi assegnati in base alle indica­zioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive im­partite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad at­tuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

 

 

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Art. 61

Funzioni dei responsabili degli

uffici e dei servizi.

 

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già delibera­ti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gesti­scono le procedure di appalto e di concorso e prov­vedono agli atti di gestione finanziaria, ivi com­presa l'assunzione degli impegni di spesa.

Essi provvedono altresì al rilascio delle autoriz­zazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguen­ti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concor­so, assumono le responsabilità

dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la de­signazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legaliz­zazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di paga­mento di sanzioni amministrative e dispon­gono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sin­daco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n.142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le proce­dure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle de­liberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal diretto­re;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al re­golamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecu­tivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del per­sonale dipendente secondo le direttive impar­tite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore gene­rale, del mancato raggiungimento degli obiet­tivi loro assegnati.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono attribuire la responsabilità del procedimento al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei com­piti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffi­ci e dei servizi ulteriori funzioni non previste dal­lo statuto e dai regolamenti, impartendo conte­stualmente le necessarie direttive per il loro cor­retto espletamento.

 

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Art. 62

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

 

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità preposte dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può de­liberare al di fuori della dotazione organica l'as­sunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del po­sto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 127/97.

I contratti a tempo determinato non possono es­sere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

 

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Art. 63

Collaborazioni esterne.

 

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi deter­minati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

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Art. 64

Ufficio di indirizzo e di controllo

 

Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipenden­ti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo de­terminato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 504 / 92.

 

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Art. 65

Segretario comunale

 

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Il segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunione del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione

b)può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti e conferitigli dal Sindaco.

 

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Art. 66

Responsabilità del Segretario e dei responsabili di servizio

 

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l’Ente non abbia funzionari responsabili di servizi, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione delle sue competenze

I soggetti di cui ai commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

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Art. 67

Vice Segretario

 

Le funzioni di Vice Segretario Comunale sono attribuite con incarico del Sindaco. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni.

Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 giorni consecutivi. Nell’esercizio della funzione vicaria, il vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al primo comma, o in tutti i casi in cui il Sindaco lo ritenga opportuno, alla sostituzione provvede l’Agenzia Autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

 

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CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ APARTECIPAZIONE COMUNALE

 

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Art. 68

Costituzione e Partecipazione

 

La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione o la partecipazione ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e società regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento dell’Ente, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma si applicano le norme del presente Statuto.

Qualora si intende addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di un Ente, la relativa revoca deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici ricoperti.

Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

 

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Art. 69

Istituzioni

 

Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Consiglio Comunale individua gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

 

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Art. 70

Nomina Organi dell’Istituzione

 

Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

 

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Art. 71

Vigilanza e controlli

 

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

La Giunta, riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunali.

A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica finanziaria dell’Ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

 

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Art. 72

Convenzioni

 

In armonia con il disposto dell’art. 24, della legge 8.6.90, n.142, il Comune di Vallata stipula apposite convenzioni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati con la Provincia.

Le convenzioni stabiliscono modi e tempi, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

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Art. 73

Consorzi

 

Il Comune di Vallata per la gestione associata di uno o più servizi, può costituirsi in consorzio con altri Comuni e con altri Enti.

A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

All’assemblea del consorzio partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato.

 

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Art. 74

Unione di Comuni

Sulla base dell’art. 26 della legge 8.6.90, n.142 il Comune di Vallata può costituire una unione per l’esercizio di una pluralità di funzione o di servizi con i Comuni limitrofi.

 

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Art. 75

Accordi di programma

 

Il Sindaco promuove, accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi d’intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata con gli enti cointeressati sulla base delle modalità previste nell’art. 27 della legge 8.6.1990, n.142.

 

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Art. 76

Personale

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 comma 11 della legge 8.6.1990 n. 142, la Statuto giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

 

TITOLO-V

 

FINANZIARIO

 

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Art. 77

Demanio e Patrimonio

 

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione.

 

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Art. 78

Beni patrimoniali disponibili

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 , del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l’osservanza delle norme di cui alla legge 27 .7.1978, n.392, e successive modificazioni ed integrazioni o alienati.

 

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Art. 79

Autonomia finanziaria, Demanio e Patrimonio

 

Il Comune ha una autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio. Lo Stato assicura con legge propria al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

La finanza del Comune è costituita da :

imposte proprie;

addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

tasse e diritti per servizi pubblici;

trasferimenti erariali;

trasferimenti regionali;

altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

risorse per investimenti;

altre entrate.

 

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Art. 80

Bilancio e Conto Consuntivo

 

L’anno finanziario del Comune decorre da 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro il 31 dicembre il comune delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza.

Il Comune approva entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato di una relazione illustrativa della Giunta.

 

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Art. 81

Contratti

 

Fermo restando quando previsto dall’art. 56 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

I contratti, redatti secondo le determinazioni , diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

 

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Art. 82

Contabilità e Bilancio

 

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune dal Consiglio Comunale.

I Consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l’ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

 

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Art. 83

Controllo Economico - Finanziario

 

Il responsabile dell’ufficio ragioneria è tenuto a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici, ai quali è preposto, con gli scopi perseguiti dall’Amministrazione anche in riferimento al Bilancio pluriennale.

In conseguenza il predetto predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore che relaziona in Giunta.

 

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Art. 84

Controllo gestione

 

La Giunta Comunale dispone semestralmente rilevazione extracontabili e statistiche, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

La Giunta Comunale, trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale, una situazione aggiornata del Bilancio, con le indicazioni, delle variazioni intervenute nella parte “ENTRATA” e nella parte "SPESA" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato sia in conto competenze sia in conto residui.

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

 

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TITOLO-VI

 

L’ATTIVITA' NORMATIVA

 

Art. 85

Ambito di applicazione dei regolamenti

 

I Regolamenti di cui all’art. 5 della legge 8.6.1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.

la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi casi di deroga espressa , motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

 

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Art. 86

Procedimento di formazione dei regolamenti

 

I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. a) della legge 8.6.1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio:

- una prima che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’art. 47, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

- una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazione od omologazioni.

 

TITOLO-VII

 

REVISIONE DELLO STATUTO

 

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Art. 87

Modalità

 

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 4 comma 3, della legge 8.6.1990 n. 142.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, la Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

 

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Art. 88

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

 

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