Calcolo IMU - Imposta Comunale sugli Immobili.

I.M.U. 2012

Per una consultazione delle rendite catastali clicca su

Attenzione: Prima casa. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 è stato cancellato il pagamento della prima rata IMU per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni. E' stata annunciata, ma non ancora confermata, la cancellazione anche della seconda rata IMU in scadenza a Dicembre per le stesse tipologie di immobili. Per le altre novità si rimanda al Decreto Legge, in attesa di eventuali variazioni che possano intervenire in fase di conversione in Legge.
Come in precedenza il Calcolo gestisce tutte le tipologie di immobili pur calcolando le rate considerando solo gli importi effettivamente dovuti.
La rata di Dicembre (saldo) è disabilitata in attesa degli annunciati sviluppi della norma e che saranno definiti presumibilmente ad ottobre (prossima Legge di Stabilità).
Seconda casa. Per le abitazioni diverse da quella «principale», non cambia nulla rispetto alle scadenze originarie: occorrerà pagare il primo acconto Imu entro il 17 giugno.
La seconda rata è da versare entro il 16 dicembre 2013

1 -  Calcolo imu e stampa modello F24 (www.amministrazionicomunali.it)

2 - 
Calcolo imu e stampa modello F24 (www.riscotel.it)

Rendita catastale :
Si evince dalla dal certificato catastale o rogito notarile della vostra casa o terreni.

Aliquote imu:
L'aliquota imu del vostro comune può essere variata ogni anno;
Per conoscere le aliquote di altri comuni clicca su --> Aliquote

Detrazione imu per la prima casa o abitazione principale:
È un'aliquota imu agevolata per ridurre l'imposta imu sulla abitazione principale.
Oltre alla detrazione ordinaria per il 2012 di 200 euro, i contribuenti potranno contare su una detrazione supplementare di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda con i genitori, condizione limite 8 figli. L'importo complessivo della detrazione non potrà superare i 600 euro.

Categoria catastale del immobile:
In Italia gli immobili soggetti ad imu sono divisi in 4 macrocategorie (A B C D) ognuna delle quali identifica un preciso immobile. Si evince dal catasto o dal rogito del notaio.
In base alla categoria e relativa rendita catastale pagheremo la imposta.

Tabella delle Categorie Catastali

A/1 (R/1) Abitazione signorile
A/2 (R/1) Abitazione civile
A/3 (R/1) Abitazione economica
A/4 (R/1) Abitazione popolare
A/5 (R/1) Abitazione ultrapopolare
A/6 (R/3) Abitazione rurale
A/7 (R/2) Abitazioni in villini
A/8 (R/2) Abitazioni in ville
A/9 (P/5) Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 (T/7) Uffici e studi privati
A/11 (R/3)  Abitazioni tipiche dei luoghi
 
B/1 (P/1) Collegi, convitti educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 (P/2) Case di cura e ospedali
B/3 (P/3) Prigioni e riformatori
B/4 (P/4) Uffici pubblici
B/5 (P/4) Scuole e laboratori scientifici
B/6 (P/5) Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 (V/4) Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8 (T/2) Magazzini sotterranei per depositi di derrate
 
C/1 (T/1) Negozi e botteghe
C/2 (T/2) Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome)
C/3 (T/2) Laboratori per arti e mestieri
C/4 (T/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
C/5 (V/2) Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro
C/6 (R/4) Box o posti auto pertinenziali
C/6 (T/5) Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
C/6 (T/6) Stalle, scuderie e simili
C/7 (T/2) Tettoie chiuse o aperte
 
D/1 (Z/1) Opifici
D/2 (Z/4) Alberghi, pensioni e residences
D/3 (Z/5) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
D/4 (V/5) Case di cura e ospedali con fine di lucro
D/5 (Z/3) Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6 (V/6) Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi con fine di lucro
D/7 (Z/1) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 (Z/2) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 (Z/8) Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 (Z/2) Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole
D/11 (T/7) Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 (Z/8) Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari
 
E/1 Stazioni per servizi di trasporto - ESENTI
E/2 Ponti comunali a pedaggio - ESENTI
E/3 Fabbricati per esigenze pubbliche - ESENTI
E/4 Recinti chiusi per esigenze pubbliche - ESENTI
E/5 Fortificazioni - ESENTI
E/6 Fari, semafori, torri per orologio - ESENTI
E/7 Fabbricati per esercizio di culti - ESENTI
E/8 Cimiteri - ESENTI
E/9 Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti - ESENTI

Calcolo ravvedimento operoso IMU
Chi non ha pagato al fisco l'IMU può ancora farlo aggiungendo nel calcolo dell'importo da versare la sanzione ottenuta con il calcolo ravvedimento operoso IMU.
Scaduto il termine utile del 17 dicembre 2012 per il versamento dell'IMU, oggi è ancora possibile mettersi in regola con il pagamento dell'imposta aggiungendo all'importo da versare il "calcolo ravvedimento operoso IMU" per il ritardato pagamento.
Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, permette di sanare la propria posizione nei confronti del fisco.
Vediamo cos’è il ravvedimento operoso:
è una forma di autodenuncia di un mancato tributo allo Stato, agli Enti locali, ecc. nel modo meno traumatico e sanzionatorio a favore del contribuente che si “ravvede” nel tempo utile di un anno rispetto al termine di pagamento fissato dalla legge.
L'instituto del “Ravvedimento Operoso” è stato normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nell’anno solare successivo alla scadenza dell’imposta dovuta sono possibili tre forme di perdono autodenunciandosi per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, che possono ridurre la sanzione prevista del 30%.

1) Ravvedimento operoso veloce:
avviene quando il pagamento della somma dovuta viene fatto entro le prime due settimane (14 giorni) di ritardo.
In tal caso occorre versare la somma dovuta a titolo di imposta, prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli interessi legali pari al 2,5% quantificati dal primo giorno successivo a quello della scadenza, fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Esempio:
pagamento effettuato con 10 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00
gg. 10 x 0,2% x €. 100,00 = €. 2,00
gg. 10 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,07
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 102,07

2) Ravvedimento operoso mensile:
è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine.
In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al 3% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali del 2,5% annui calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Esempio:
pagamento effettuato con 30 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00
il 3,00% x €. 100,00 = €. 3,00
gg. 30 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,21
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 103,21

3) Ravvedimento annuale:
è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 30° giorno e fino ad un anno dalla scadenza del termine.
In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al 3,75% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali (2,5%) calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno del pagamento.

Esempio:
pagamento effettuato con 350 giorni di ritardosu un importo dovuto di €. 100,00
il 3,75% x €. 100,00 = €. 3,75
gg. 350 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 2,40
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 106,15

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel chiarimento n. 35/E del 12 aprile 2012, anche in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della stessa quota spettante al Comune a allo Stato.
- Ricordarsi di barrare la casella Ravv.
Trascorso oltre un anno dalla scadenza del termine previsto non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tal caso sarà lo Stato o altro Ente a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione pari al 30% e dei relativi interessi fino alla data della notifica dell’atto.

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