Vallata - brevi cenni storici - Vallata e l'Irpinia tra passato e presente, lavoro svolto nel 1991 dalla classe Terza A della Scuola Media di Vallata e curato dal prof. Giuseppe Soldati

LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL
REGNO D'ITALIA 20 MARZO 1865
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Allegato A: legge comunale e provinciale - divisione del territorio del Regno e autorità governative.

1) Il Regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni.
2) In ogni provincia vi è un prefetto ed un consiglio di prefettura.
3) il prefetto rappresenta il potere esecutivo. Provvede alla pubblicazione e all'esecuzione delle leggi. Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.
4) Se il prefetto è assente o impedito ne fa le veci il consigliere di prefettura che nei casi di prolungata assenza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporanea.
5) Il consiglio di prefettura è chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e quando è richiesto dal prefetto. I segretari, presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.
6) Il consiglio di prefettura si compone di tre consiglia ri e vi potranno essere aggiunti altri due.
7) In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto gli incarichi che gli sono commessi dalle leggi, esegue gli ordini del prefetto e provvede nei casi di urgenza.
8) I prefetti o i sottoprefetti non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle proprie funzioni, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale servizio senza autorizzazione del re.
9) Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti gli impiegati di segreteria.

Titolo secondo

Dell'amministrazione comunale

10) Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.
11) Il consiglio è composto: ... di 20 membri nei comuni la cui popolazione supera i 3000 abitanti.
12) La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di 4 assessori nei comuni con più di 3000 abitanti.
13) Potrà aversi l'unione di più comuni, quando i consigli comunali ne facciano domanda.

Capo II
Delle elezioni

17) I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni, che godono dei diritti civili e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:
lire 10 nei comuni di 3000 a 10000 abitanti.
18) Sono altresì elettori: i membri delle accadelie, gli impiegati civili e militari, i militari decorati, i professori e i maestri, i procuratori, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.
22) Il PADRE può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.
25) Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati: ecclesiastici, i funzionari di governo che vigilano sull'amministrazione comunale; coloro che ricevono uno stipendio dal comune o dalle istituzioni che esso amministra.
26) Non sono ne elettori, nè eleggibili gli analfabeti, le gli interdetti.
27) Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti, i discendenti, suocero e genero. I fratelli possono essere membri contemporaneamente del consiglio, ma non della giunta municipale.
28) I nomi degli elettori sono iscritti in una lista riveduta ogni anno.
34) Ogni cittadino potrà reclamare al prefetto l'iscrizione di un cittadino omesso o per la cancellazione di chi siavi stato indebitamente compreso. Per ciò il reclamante dovrà depositare la somma di L. 10 che sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo.

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